Testimonianza penale: facoltà di astensione dei prossimi congiunti
L’ordinanza del tribunale di Firenze, I sezione penale, del 12 febbraio 2024 solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 199, comma 1, c.p.p.. La disposizione prevede, nello specifico, che i prossimi congiunti dell’imputato non siano obbligati a testimoniare, il tutto al fine di bilanciare l’interesse pubblico all’accertamento della verità e quello privato alla tutela del rapporto familiare.
Il Tribunale di Firenze, nello specifico, solleva la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 199 comma 1 c.p.p per violazione degli artt. 3, 27 comma 2, 29 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 8 della CEDU, contestando l’eccezione che obbliga i prossimi congiunti a testimoniare quando essi o un loro prossimo congiunto sono persone offese dal reato o quando hanno presentato denuncia, querela o istanza.
Per identificare i soggetti che beneficiano del diritto al silenzio è necessario il richiamo al contenuto dell’art. 307 c.p, che identifica, agli effetti della legge penale, i prossimi congiunti, includendo parenti stretti e affini, ampliati successivamente anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Il Giudice remittente precisa comunque che lo status di prossimo congiunto che giustifica l’astensione dal diritto di testimoniale va riferito al processo, non al momento in cui il reato viene commesso. Solo durante il processo infatti sorge il contrasto tra l’obbligo di dire la verità e la volontà di non danneggiare il congiunto imputato.
La facoltà di astenersi comunque non esclude a priori la testimonianza del familiare, ma affida al giudice la valutazione della sua utilità e veridicità, con la possibilità di responsabilità penale per falsa testimonianza. Se un congiunto sceglie di testimoniare, deve farlo infatti secondo verità, pena la punibilità per falsa testimonianza.
Irragionevole non tutelare il rapporto familiare quando il teste è la persona offesa
L’art. 199 c.p.p obbliga i congiunti a testimoniare se hanno presentato denuncia o querela, o se loro stessi o un loro congiunto sono offesi dal reato.
Dubbia per il remittente la ragionevolezza dell’eccezione contemplata dall’art. 199 c.p.p. Il vincolo affettivo che caratterizza i contesti familiari, è privato della sua tutela nel momento in cui la persona offesa dal reato è esposta al rischio concreto di commettere falsa testimonianza al fine di tutelare il proprio familiare.
Non tutelare il rapporto familiare quando il teste è persona offesa dal reato è infatti irragionevole se il giudizio di non meritevolezza è limitata al processo in cui viene contestato il reato ai danni del prossimo congiunto. In un processo eventuale ed ulteriore a carico dello stesso soggetto, ma per altri fatti, il medesimo prossimo congiunto potrebbe infatti regolarmente avvalersi della facoltà di non testimoniare.
Illegittimità costituzionale art. 199 comma 1 c.p.p.
Il Tribunale richiede quindi alla Corte Costituzionale di dichiarare illegittima la norma di quell’articolo 199 co. 1 c.p.p, nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione per la persona offesa dal reato anche nell’ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.