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Incidente con cane randagio: Asl sempre responsabile La Cassazione rammenta che l’obbligo di prevenzione del randagismo grava per legge sull’ASL e non è assolto delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altro soggetto

incidente cane randagio

Responsabilità sinistro con cane randagio

Il caso in esame prendeva avvio dalla causa avviata da un automobilista nei confronti dell’ASL, nell’ambito della quale lo stesso aveva rappresentato che, per evitare l’investimento di un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, era andato finire contro un muro di sostegno provocando danni alla vettura e riportando ferite gravi che gli avevano causato un’invalidità del 15%.

Il giudizio di merito si era concluso con la decisione della Corte d’appello di Napoli con cui la ASL ed il Comune di Vitulano, chiamato in causa dalla ASL, venivano condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dai danneggiati.

Avverso tale provvedimento, il Comune di Vitulano aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’obbligo grava per legge sulla ASL

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15244-2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Vitulano.

Nella specie, il Comune aveva sostenuto che “l’unica responsabile della prevenzione del randagismo e dunque della cattura degli animali randagi, deve ritenersi l’azienda sanitaria locale, con esclusione dunque di ogni responsabilità in capo ai comuni”.

Con ricorso incidentale, invece, l’ASL aveva rilevato che, poiché aveva delegato (con la sottoscrizione di una convenzione) l’attività di prevenzione del randagismo al Comune, difettasse una responsabilità a proprio carico.

In relazione alle suddette posizioni, la Corte ha affermato che “L’obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri: la convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL. E dunque la ASL resta il soggetto obbligato, salvi i suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti”.

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