Codice Rosso

Codice rosso: arresto in flagranza differito Per la Cassazione, l’aumento dei casi di violenza domestica giustifica l’ampliamento della misura dell’arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia

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Contestazione dell’arresto in flagranza differito

Il caso in esame prende avvio dalla richiesta di annullamento, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dell’ordinanza del Gip con cui non veniva convalidato l’arresto in flagranza differita per il reato di cui all’art. 572 c.p. commesso dall’imputato in danno della compagna convivente.

Con il ricorso in esame il Procuratore aveva in particolare contestato la valutazione compiuta nell’ordinanza in ordine alla prova che, secondo il Gip, non presentava il carattere dell’evidenza con riferimento agli elementi costitutivi del reato, l’abitualità della condotta e la sistematica sottoposizione della compagna a sofferenze, privazioni, umiliazioni, così come riferite dalla persona offesa e da sua figlia.

Arresto in flagranza differito e prova video-fotografica

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16668-2024, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando la legittimità dell’arresto compiuto.

Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricorso sia fondato vista “l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla individuazione delle condizioni che legittimano l’arresto in flagranza differita in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (…)”.

La Suprema Corte ha anzitutto ripercorso il quadro normativo di riferimento, interessato dal recente intervento operato dalla legge n. 168 del 2023 ove, all’articolo 10 è stata ridefinita, anche in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, la nozione di ‘flagranza’, estendendola a chi appare colpevole sulla base di documentazione video-fotografica.

Ciò posto, la Corte ha dunque specificato che “La misura precautelare dell’arresto in flagranza differita, in funzione di tutela della vita e dell’integrità fisica delle persone vittime di violenza domestica o di condotte di stalking (…) appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa video- fotografica e da dispositivi di comunicazione (..), di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona” tali da integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’arresto, ha precisato il Giudice di legittimità, si risolve nell’eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona e si giustifica come misure “immediata” che presuppone lo stato di flagranza, vale a dire la contestualità eziologica, di tempo e di spazio “tra il delitto e la privazione della libertà personale e trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (…) della colpevolezza dell’arrestato”.

L’aumento esponenziale dei casi di violenza domestica, ha proseguito la Corte, giustifica l’ampliamento della misura dell’arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia, pur essendo “indiscutibile che il ricorso a tale misura precautelare si pone in contrasto con la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato se interpretate, stictu sensu, alla stregua della contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale”.

Posto quanto sopra, nel caso di maltrattamenti in famiglia, il Giudice di legittimità ha pertanto evidenziato l’importanza di valorizzare elementi quali la documentazione video, testimoniante gli episodi di aggressione denunciati dalla persona offesa.

La decisione della Cassazione

Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte ha dunque ritenuto che l’arresto in flagranza differita dell’imputato fosse valido, poiché compiuto dalla polizia giudiziaria sulla base di elementi documentali quali in particolare il suddetto filmato che riproduceva episodi di violenza dell’uomo dei confronti della convivente. Posto quanto sopra il Giudice di legittimità ha annullato l’ordinanza impugnata con la quale, come detto, non veniva convalidato l’arresto dell’imputato.

 

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