Codice Rosso

Bonus assunzioni donne vittime di violenza Il bonus assunzioni previsto in favore di datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza prevede un esonero contributivo del 100% per durate variabili

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Bonus assunzioni donne vittime di violenza: cos’è

Il bonus per le assunzioni di donne vittime di violenza è una misura introdotta dalla legge di bilancio 2024, che la contempla al comma 191 dell’articolo 1. Essa consiste in un esonero dal pagamento dei contributi (esclusi premi e contributi INAIL) che viene riconosciuto a quei datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne che sono state vittime di violenza e che beneficiano del Reddito di Libertà. In  presenza di un contratto di somministrazione il beneficio si trasferisce all’utilizzatore finale della lavoratrice. I dettagli del bonus sono contenuti nella circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024. 

Importo esonero contributivo

L’esonero dei contributi è riconosciuto nella misura del 100% nel rispetto del limite annuo di 8000 euro riparametrato su base mensile. Il datore è quindi sgravato dall’onere contributivo mensile di 666,66 euro (8000 : 12 mesi), mentre per i rapporti che nascono, terminano o si trasformano nel corso del mese l’importo viene ricalcolato tenendo conto dell’importo giornaliero di 21,50 euro (666,66:31 giorni).

Esonero contributivo datori di lavori: finalità

Attraverso il riconoscimento dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro si vogliono incentivare le assunzioni delle donne vittime di violenza per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro e la contestuale uscita da una realtà violenta.

Requisiti soggettivi donne vittime di violenza

Il bonus spetta se i datori assumono donne in possesso dei seguenti requisiti:

  • devono essere state vittime di violenza;
  • possono essere o non essere madri;
  • devono essere seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione e da servizi sociali nei percorsi finalizzati a renderle autonome;
  • devono avere la residenza italiana se cittadine italiane o comunitarie, se invece sono donne extracomunitarie devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
  • devono trovarsi in uno stato di disoccupazione;
  • devono aver dichiarato in forma telematica al sistema informativo delle politiche del lavoro di essere immediatamente disponibili a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva dei centri per l’impiego;
  • devono percepire il Reddito di libertà o misure similari riconosciute a livello regionale o provinciale, fatta eccezione per le assunzioni del 2024, per le quali l’esonero è riconosciuto anche alle donne che hanno percepito il reddito di libertà nel 2023.

Bonus assunzioni: rapporti di lavoro

I rapporti di lavori per i quali è previsto il riconoscimento dell’esonero contributivo sono i seguenti:

  • contratti di assunzione a tempo indeterminato, in questo caso l’esonero spetta per 24 mesi;
  • contratti di assunzione a tempo determinato, l’esonero spetta per tutta la durata del rapporto fino a un massimo di 12 mesi;
  • in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, sia esso agevolato o non agevolato, l’esonero spetta per un massimo di 18 mesi, che decorrono dalla data di assunzione con contratto a tempo determinato.

L’esonero spetta anche se il contratto è part time o l’assunzione ha la forma del rapporto di lavoro subordinato con vincolo associativo presso una cooperativa di lavoro.

Bonus assunzioni: quando non spetta

L’esonero contributivo non spetta nei seguenti casi:

  • l’assunzione viene effettuata in virtù di un obbligo preesistente stabilito dalla legge anche se con contratto di somministrazione;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore, in virtù di una legge o di un contratto collettivo di lavoro, che ha diritto alla riassunzione dopo il licenziamento relativo a un rapporto a tempo determinato o indeterminato;
  • riorganizzazione aziendale o crisi presso il datore o l’utilizzatore, che comportano la sospensione dal lavoro, fatte salve alcune eccezioni;
  • il datore che assume presenta gli stessi assetti proprietari del datore che nei sei mesi precedenti ha licenziato determinate lavoratrici, non ha diritto all’esonero per quelle lavoratrici.

Esoneri: compatibilità e coordinamento

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che hanno le proprie unità produttive localizzate in qualsiasi parte del paese. La misura non rientra pertanto nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che si occupa degli aiuti di Stato, perché non crea vantaggi per certe imprese, certi settori produttivi o certe aree territoriali.

La misura è compatibile con altre misure agevolative (es. riduzione dei contributi dovuti dalla lavoratrice madre come previsto dai commi  180-182 legge bilancio 2024)di tipo contributivo ed economico,  se non è escluso in maniera espressa. Se compatibile con altri esoneri, l’ultimo esonero introdotto dalla legge si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta.

L’esonero è invece incompatibile con altre misure se il cumulo è escluso espressamente come nel caso dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, commi 100 e seguenti, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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