obblighi informativi

EGM e Market Abuse: obblighi informativi I regolamenti Emittenti EGM e Market Abuse prevedono specifici obblighi informativi nei confronti del mercato e delle autorità

Obblighi informativi: principi generali

In tema di informativa societaria, il Regolamento Emittenti EGM e il Regolamento Market Abuse prevedono, in capo all’Emittente EGM e agli esponenti aziendali, specifici obblighi informativi nei confronti del mercato e delle autorità.

Garanzia di diffusione informazioni

Scopo principale di tali obblighi informativi in via continuativa è, da un lato, quello di garantire l’immediata diffusione di informazioni che ragionevolmente si ritiene possano influenzare il prezzo degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e, dall’altro, di far sì che il pubblico e gli azionisti siano costantemente aggiornati sull’Emittente EGM.

Corretta e completa informazione

Fornire un’adeguata, corretta e completa informazione, da una parte, e, dall’altra, evitare che vengano rese informazioni false o fuorvianti, è essenziale per garantire il corretto funzionamento del mercato, cosicché i risparmiatori possano investire sulla base di un giudizio fondato circa l’Emittente EGM e gli strumenti finanziari Euronext Growth Milan negoziati sul mercato stesso.

 

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Informativa price sensitive Cosa si intende per informativa price sensitive e quali caratteristiche deve avere un’informazione per essere di carattere preciso

Informativa price sensitive e Market Abuse

L’art. 17 del Regolamento Market Abuse sancisce l’obbligo di comunicazione al pubblico di un’informativa price sensitive. In particolare, un emittente deve comunicare quanto prima possibile al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

È definita “privilegiata” un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l’emittente o una delle sue controllate o uno o più dei suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Caratteristiche dell’informazione

Ai fini della presente definizione:

  • un’informazione è di “carattere preciso” se:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli strumenti finanziari;

  • per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

Ampliamento definizione di informazione privilegiata

Il Regolamento Market Abuse ha ampliato la definizione di informazione privilegiata facendovi rientrare anche l’informazione privilegiata concernente un processo che si svolge in più fasi.

Ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, potrà costituire un’informazione privilegiata a sé stante (c.d. fattispecie a formazione progressiva). In particolare, precisa il Regolamento Market Abuse, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

I divieti

Al fine sia di tutelare l’interesse dell’Emittente EGM e delle società dallo stesso controllate al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, determinate categorie di soggetti sono tenute a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

È fatto pertanto divieto a tali soggetti: i) di utilizzare informazioni privilegiate al fine di acquisire o cedere gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; ii) di utilizzare informazioni privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso soggetto entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate; iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

 

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