Gruppo d’impresa e d.lgs. n. 231/2001
Ad oggi il mercato globale preferisce alla “singola grande impresa” la costituzione di una struttura organizzativa che permetta un ampliamento dell’operatività aziendale tra più soggetti societari, ossia, il gruppo d’impresa (più società formalmente e giuridicamente autonome, soggette ad una direzione unitaria da parte di una società capogruppo o holding per il perseguimento di uno scopo comune, il c.d. interesse di gruppo).
Il decreto legislativo n. 231/2001 (“il Decreto”) si pone in un sistema normativo che parte da una valutazione monistica dell’ente e nulla dispone in merito al gruppo d’impresa. L’art. 1 del Decreto, infatti, nell’elencazione dei destinatari non menziona la realtà societaria costituita da separate soggettività.
Responsabilità amministrativa da reato
Nonostante il Decreto non preveda alcuna disposizione in merito, l’analisi della terminologia normativa utilizzata negli articoli dello stesso (ente – singolo organo societario) presuppone una negazione della diffusione automatica della responsabilità amministrativa da reato all’interno del gruppo d’impresa qualora un soggetto (di cui all’art 5 del Decreto[1]) commetta uno o più reati[2] nell’interesse o vantaggio della realtà societaria di appartenenza.
Il confine dell’imputabilità solo ad una delle società “costituenti” del gruppo d’impresa si desume dalla constatazione che a differenza della qualificazione economica di gruppo, soggetto unico atto a perseguire un fine comune, in diritto le società per quanto correlate tra loro sono individuabili come entità autonome e indipendenti, dotate di una propria soggettività giuridica.
L’estensione della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto a più società del gruppo d’impresa sussiste solo qualora il reato sia stato commesso grazie al concorso tra più soggetti, i cui intenti per natura identici (prefigurazione di un interesse o vantaggio a favore dell’ente), si differenziano per la diversificazione dei destinatari (diverse società del gruppo d’impresa).
Non imputabilità delle società della holding
In conclusione, le “società componenti” (holding o controllate), quindi, non saranno mai imputabili solo in ragione della loro mera appartenenza al gruppo d’impresa, le stesse, infatti, al fine di godere dell’opportunità di esenzione dalla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto sono tenute a fornire “elementi probatori” tali da dimostrare di avere adottato una politica aziendale repressiva delle condotte delittuose perseguibili nel proprio e singolare contesto societario.
Al riguardo, giova rilevare che ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto uno degli “elementi probatori” tale da fornire l’opportunità di esenzione dalla responsabilità amministrativa da reato consiste nella predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo nel quale sono riportate le policies etiche ed organizzative in linea alla realtà aziendale di cui la “singola” società è protagonista.
L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo “comunitario” del gruppo d’impresa, quindi, non è una soluzione conforme alla normativa prevista dal Decreto, in quanto, la differenza di contesti, attività ed operazioni delle società del gruppo d’impresa non permetterebbe di adottare una “modalità d’azione” concretamente repressiva dei reati previsti dallo stesso.
[1] “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”
[2] Fattispecie di illecito tassativamente richiamate dagli articoli del Decreto (c.d. reati presupposto).