Condominio

Posto auto vicino per il condomino disabile Il condomino con capacità di deambulazione ridotta ha il diritto di parcheggiare il più vicino possibile al portone di ingresso alla sua abitazione

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Posti auto in condominio

E’ quanto ha stabilito con sentenza del 02/12/2021 il Tribunale di Verbania. La fattispecie prende le mosse dall’impugnativa della delibera assembleare con cui il condominio aveva rigettato la richiesta di un condomino nella parte in cui chiedeva che uno dei posti auto all’interno del cortile condominiale ed in prossimità dell’ingresso del suo fabbricato, fosse assegnato ai portatori di handicap con contestuale accertamento del diritto dello stesso condomino ad ottenere l’assegnazione di detto posto in quanto affetto da disabilità.

Legge 13/1989

Particolarmente interessante questa pronuncia in considerazione che tra le altre sue difese, il convenuto condominio precisava che la richiesta non avrebbe avuto fondamento normativo atteso che, dovendosi applicare la legge n. 13 del 1989, essa avrebbe valore solo per gli immobili costruiti successivamente, mentre il condominio era stato edificato in epoca precedente alla emanazione della detta legge.

Motivava altresì che il condomino era anche proprietario di un garage posto a poca distanza dall’ingresso e che egli poteva usufruire alla pari degli altri condomini dei sette stalli in uso a tutti. Infine, che questi confinavano anche con area pubblica su cui esisteva già un parcheggio dedicato ai portatori di handicap.

Diritto del disabile

L’importanza di questa sentenza consiste nel fatto, che il tribunale dopo aver collegato il diritto del disabile a quello ad una normale vita di relazione ex art. 2 Cost. lo ritiene preminente rispetto a quello della proprietà (art. 42 co. 2 Cost) testualmente “che può al contrario subire limitazioni al fine di assicurare il rispetto del dovere di solidarietà sociale di cui appunto all’art. 2 Cost.”.

Per cui, pur escludendo nel caso di specie l’applicazione della legge n. 13 del 1989 in quanto il condominio era stato costruito in epoca antecedente; finisce con il riconoscere al condomino ricorrente:

1) il diritto ad ottenere che il condominio destini uno dei posti auto ubicati nelle vicinanze dell’ingresso a parcheggio per portatori di handicap;

2) ad ottenere che detto posto gli venga assegnato atteso il riconoscimento di portatore di handicap sensibilmente ridotta.