Mediazione obbligatoria
Non è richiesta la mediazione obbligatoria per le controversie relative alla riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini, solo quando la relativa pretesa è azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, in tal caso, la mediazione obbligatoria, opererà solo nell’eventuale fase del giudizio di opposizione e solo dopo la pronuncia “sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Onere della mediazione
La riforma Cartabia ha, tuttavia, precisato all’art. 5 bis che: “Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Da ciò ne consegue che l’amministratore, in caso di opposizione del decreto monitorio, ha l’onere di presentare la domanda di mediazione.
Tuttavia, egli non è costretto a convocare l’assemblea condominiale al riguardo.
Infatti, l’amministratore del condominio, per effetto della richiamata modifica normativa di cui all’art. 5 ter non necessita della delibera assembleare autorizzativa dall’assemblea per attivare la mediazione.
Solo se il condòmino moroso opponente parteciperà alla mediazione attivata dall’amministratore e verrà formulata una proposta transattiva in quel caso l’amministratore convocherà l’assemblea per deliberare in merito.