Condominio

Torrino scale: proprietà comune Per la Cassazione, il torrino sovrastante le scale è di proprietà comune anche se i lastrici solari se li è riservati il costruttore

torrino scale

Torrino scale

La Corte di Cassazione (cfr. n. 11771/2019) ha affermato la proprietà dei condomini e non del costruttore che pure si era riservata la proprietà dei lastrici. Evidenziava la Corte che il primo giudice aveva correttamente opinato nel senso che i titoli di acquisto dei singoli appartamenti escludevano dalla comunione i lastrici solari, non già i torrini sovrastanti le “casse – scala”; che del resto indubitabile era la differenza strutturale tra i lastrici ed i torrini, vieppiù avvalorata dalla suddivisione delle spese relative alla manutenzione dei torrini.

Testualmente: “Invero la corte territoriale in modo inappuntabile ha recepito il dictum di prime cure, che a sua volta in maniera ineccepibile aveva rilevato (in relazione all’incipit dell’articolo 1117 c.c.: “sono oggetto di proprietà’ comune dei proprietari di diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: (…)”) che “i titoli di acquisto dei singoli appartamenti non escludevano dalla comunione i torrini, ma solo i lastrici solari”.

Lastrico solare e torrini scale

Tale determinazione è da considerarsi del tutto legittima in quanto in tema di condominio negli edifici, per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell’edificio che abbia la funzione di copertura – tetto delle sottostanti unità  immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni; sicchè non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di proprietà  condominiale sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato (cfr. Cass. n. 27942/2013).

Del resto in sede di interpretazione del contratto, il giudice di merito, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l’obbligo di fare ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, la cui adozione è legittima (e necessaria) solo quando l’interpretazione letterale dia adito a dubbi (cfr. Cass. n. 9438/2000).