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Abusi edilizi: la sola demolizione non estingue il reato La Cassazione ha chiarito che in tema di abusi edilizi la sola demolizione del manufatto abusivo non determina l'estinzione automatica del reato

abusi edilizi

Abusi edilizi

La demolizione di un manufatto abusivo non determina l’estinzione automatica del reato edilizio, soprattutto se non è preceduta dall’accoglimento di un’istanza di sanatoria o dalla verifica giudiziale dei relativi presupposti. Lo ha chiarito la Cassazione penale con la sentenza n. 20661/2025, accogliendo il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica contro una decisione di non luogo a procedere emessa dal giudice di merito.

Demolizione postuma

Nel caso esaminato, l’imputato aveva proceduto alla rimozione dell’abuso edilizio durante il processo penale, sostenendo che tale comportamento fosse sufficiente per estinguere il reato. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la demolizione successiva alla commissione dell’illecito – e in pendenza di giudizio – non può in alcun modo sostituirsi agli strumenti legali previsti per la regolarizzazione, quali il rilascio del permesso in sanatoria o l’accoglimento di un’istanza presentata nei termini.

Area archeologica e reato paesaggistico

Un aspetto centrale della pronuncia riguarda la localizzazione dell’opera abusiva in area soggetta a tutela archeologica, circostanza che impone l’applicazione dell’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Secondo tale norma, il reato paesaggistico può considerarsi estinto solo se l’intervento di ripristino dello stato dei luoghi è eseguito volontariamente dal responsabile prima dell’emanazione dell’ordine di rimessione in pristino da parte dell’autorità amministrativa competente.

Nel caso in esame, la demolizione è intervenuta successivamente, e dunque non ha prodotto alcun effetto estintivo ai fini penali. La Corte ha pertanto annullato la decisione del giudice di merito che aveva erroneamente ritenuto che l’intervento di rimozione dell’abuso potesse legittimare un esito processuale di tipo liberatorio.

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